Denuncia INAIL — obbligo del datore (art. 53 DPR 1124/65) + obblighi del medico (referto art. 365 CP, denuncia art. 139)
Supporto alla decisione sugli obblighi di denuncia per infortunio sul lavoro e malattia professionale. La denuncia INAIL a fini di indennizzo è obbligo del datore di lavoro; il medico redige il certificato medico, il referto ex art. 365 CP e la denuncia ex art. 139 — obblighi distinti.
Le Tabelle MP (voci numerate, presunzione legale d'origine, D.I. 10/10/2023) sono uno strumento distinto dalle Liste I/II/III (denuncia obbligatoria art. 139, D.M. 15/11/2023).
⚠ Termini stringenti
Infortunio: 2 giorni (denuncia del datore all'INAIL, prognosi > 3 giorni), 24 ore se mortale o con pericolo di vita. Malattia professionale: 5 giorni (denuncia del datore, dalla ricezione del certificato). Omessa denuncia/referto = reato (art. 365 CP) per il medico.
Sotto il controllo del medico
La denuncia è un obbligo, non una discrezionalità del medico: l'omessa denuncia o l'omesso referto costituisce reato (art. 365 CP). Il segreto professionale è mantenuto per il contenuto eccedente la denuncia (art. 622 CP); la cartella sanitaria e di rischio è custodita dal Medico Competente. Questo strumento è di supporto alla decisione e non memorizza dati del lavoratore.